Sistema qualità
La qualità dei prodotti agroalimentari
La qualità è un concetto di difficile definizione o meglio che può avere diversi significati. Può comprendere una serie di aspetti diversi: dall’igienicità alle proprietà nutrizionali, dalla deperibilità alla praticità d’impiego, dalle caratteristiche sensoriali a quanto legato alla nostra tradizione. Secondo la normativa europea i prodotti tipici sono considerati di qualità per il loro legame col territorio di origine, dichiarato dal produttore e controllato in base ai sistemi di certificazione.
La qualità dei prodotti agroalimentari
La qualità un concetto di difficile definizione o meglio che può avere diversi significati. Può comprendere una serie di aspetti diversi: dall'igienicità alle proprietà nutrizionali, dalla deperibilità alla praticità d'impiego, dalle caratteristiche sensoriali a quanto legato alla nostra tradizione. Secondo la normativa europea i prodotti tipici sono considerati di qualità per il loro legame col territorio di origine, dichiarato dal produttore e controllato in base ai sistemi di certificazione.
Il marchio europeo: una questione di tutela e garanzia
A partire dagli anni 50, i paesi europei cominciarono a porsi il problema della tutela dei prodotti tipici. Vennero adottate normative nazionali, quindi accordi internazionali di protezione per prodotti singoli o per categorie come per esempio formaggi, oli, vini e salumi. In tempi più recenti, l'Unione Europea ha predisposto un unico sistema di tutela dei prodotti tipici, sia all'interno dell'Unione stessa sia in campo internazionale, un sistema che permette al produttore di difendersi dalle imitazioni e al consumatore di riconoscere in modo chiaro un alimento tipico. Specifiche norme infatti istituiscono, accanto al marchio d'impresa, un marchio pubblico che definisca e garantisca origine, composizione, caratteristiche e requisiti dei diversi alimenti.
L'obiettivo è di garantire il legame di quello specifico prodotto al territorio, di offrire al consumatore un prodotto con precise caratteristiche qualitative e di tutelare il produttore da concorrenza sleale da parte di altri prodotti simili.
E' difficile sbagliarsi. Basta leggere attentamente l'incarto o l'etichetta: dobbiamo trovare sempre ben evidente la sigla che indica che quel prodotto presenta elevati requisiti di qualità, a volte è anche presente il marchio.
Quali sono questi marchi e cosa significano?
Per quanto riguarda i prodotti agroalimentari la normativa europea con il Reg. (CE) 510/2006 e poi con il Reg. (CE) 1898/2006 regolamenta una tutela che si estende a tutto il territorio dell’Unione Europea e ai paesi terzi.
In pratica il regolamento comunitario istituisce due tipi di protezione:
la Denominazione di Origine Protetta (DOP): definisce un prodotto originario di una certa regione o paese, le cui caratteristiche sono essenzialmente o esclusivamente dipendenti dall’origine geografica (intesa come un insieme di fattori naturali e umani). Inoltre, tutte le fasi della produzione devono avvenire nella zona individuata.
l’Indicazione Geografica Protetta (IGP): definisce un prodotto originario della regione o paese le cui caratteristiche possano essere ricondotte all’origine geografica. Almeno una fase della produzione deve avvenire nella zona individuata.
Questi marchi hanno come obiettivo la tutela di manufatti e produttori dalle imitazioni e dalla concorrenza sleale ma costituiscono anche un importantissimo strumento di garanzia per i consumatori, consentendo loro di riconoscere i diversi prodotti e scegliere con serenità e consapevolezza cosa portare in tavola.
Un’altra forma di protezione è la Specialità Tradizionale Garantita (STG) o Attestazione di Specificità (AS), istituita con il Reg. (CE) 509/2006. Questa normativa intende fornire un’occasione per tutelare le denominazioni di prodotti ormai divenuti “generici” e cioè non più legati a particolari costumi e ad aree di produzione ma che abbiano mantenuto una “ricetta” tradizionale.
Settore vinicolo:
Recentemente la legislazione comunitaria, analogamente a quanto avviene per gli altri prodotti agro-alimentari tipici, ha introdotto la distinzione tra vini a DO (Denominazione di Origine) e vini a IGP (Indicazione Geografica Protetta). Queste due indicazioni sono un segnale di riconoscimento “internazionale”, valevole in tutta l’Unione Europea che indica e certifica la qualità delle produzioni tipiche a tutela del consumatore. In Italia, come in tutti gli stati membri, alle definizioni comunitarie si possono affiancare o sostituire le specifiche menzioni tradizionali che caratterizzano la produzione nazionale dei vini di qualità, ovvero DOCG, DOC e IGT.
La qualità del vino è immaginabile come una piramide che vede alla base i vini da tavola, eventualmente con l’indicazione del vitigno in etichetta, seguiti dai vini a Indicazione Geografica Tipica (IGT), per i quali viene indicata un’origine geografica e che prima del consumo vengono sottoposti al controllo analitico, quindi dai vini DOC che hanno un disciplinare più vincolante e per i quali è necessario effettuare sia controlli analitici che organolettici, e infine, al vertice, dai DOCG, il cui riconoscimento è riservato solo a vini già riconosciuti come DOC da almeno dieci anni e che siano ritenuti di particolare pregio, sia per le caratteristiche qualitative che per la rinomanza commerciale acquisita.
Il ruolo dei Consorzi di Tutela, riconosciuti dal DL 61/2010, è quello di garantire la tutela della Denominazione da possibili usi fraudolenti, valorizzare l’area di produzione, promuovere presso i consumatori la conoscenza e l’immagine dei vini a DO e proporre le modifiche ai disciplinari di produzione.
L’attività di controllo relativa al rispetto delle regole di produzione fissate dai disciplinari è invece svolta da autorità di controllo pubbliche, designate da organismi privati autorizzati al MIPAAF (Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali) conformi alla norma europea EN 45011; i controlli sono svolti su tutte le fasi produttive del vino, presso i viticoltori, vinificatori e imbottigliatori.
Come si ottiene il riconoscimento?
Perché un prodotto tipico possa essere registrato dalla Comunità Europea come DOP, IGP o STG, i produttori devono presentare idonea domanda allo Stato membro e successivamente all’Unione Europea. Attraverso un’accurata istruttoria, che prevede il parere della Regione, viene verificato che l’alimento possieda i requisiti richiesti, in particolare il legame con l’ambiente e la storicità, della denominazione, e che la tecnica di realizzazione risponda ai parametri del Disciplinare di Produzione.
Solo se l’esito di tali indagini è positivo, il prodotto può ottenere e fregiarsi di uno dei riconoscimenti comunitari. Una volta ottenuto tale riconoscimento, la corrispondenza del prodotto tipico con quanto previsto dal Disciplinare di Produzione è garantita da organismi di controllo pubblici o privati, imparziali ed indipendenti.