Il DM 19 aprile 1999, che adotta il Codice di Buona Pratica Agricola (CBPA), formula una serie di prescrizioni per ridurre l'impatto ambientale dell'attività agricola, attraverso una più attenta gestione del bilancio dell'azoto/pratiche agricole. Le prescrizioni indicate sono obbligatorie nelle ZVN e fanno parte delle misure contenute nei Programmi di Azione. Al di fuori delle ZVN, tali misure sono applicabili a discrezione degli agricoltori. Le Regioni, qualora lo ritengano opportuno, possono integrare il CBPA in relazione a esigenze locali.
Il CBPA prevede indicazioni sull'uso dei fertilizzanti in particolari condizioni dei terreni, o in determinati periodi dell'anno, sulla gestione dell'uso del terreno e il mantenimento della copertura vegetale, sulle lavorazioni, la struttura e le sistemazioni del terreno, sulla gestione degli allevamenti e delle relative strutture, sul controllo e il trattamento degli effluenti di origine zootecnica.
Il D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e il successivo D.lgs n. 128 del 29 giugno 2010 costituiscono il riferimento in materia di tutela ambientale. In particolare, due sono gli articoli strettamente correlati alla problematica nitrati: il 92 e il 112.
L'articolo 92 stabilisce i criteri di individuazione delle ZVN, i criteri per la stesura dei Programmi d'Azione da parte delle Regioni, tenute anche predisporre e attuare interventi di formazione e informazione degli agricoltori sui Programmi stessi e sul CBPA.
L'articolo 112 disciplina i criteri generali relativi all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dettagliata dal DM 7 aprile 2006, aggiornato dal vigente DM 25 febbraio 2016 e relativi Allegati "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MIPAF).
Il Decreto Ministeriale detta gli indirizzi tecnici riguardanti l'intero ciclo di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento: produzione, raccolta, stoccaggio, fermentazione e maturazione, trasporto e distribuzione, sia nelle zone vulnerabili, sia in quelle non vulnerabili. Il decreto prevede norme specifiche sull'uso dell'azoto che riguardano in particolare le modalità di somministrazione (periodo, dosi) e le relative restrizioni territoriali (es. distanza dai corsi d'acqua) e temporali (es. divieti di spandimenti invernali). Il DM contiene le norme sull'utilizzazione agronomica del digestato, prodotto dagli impianti di digestione anaerobica e include infine in un'apposita sezione i criteri e norme tecniche per la predisposizione dei Programmi di Azione.
Le principali novità introdotte dal nuovo decreto riguardano in sintesi: